\ REGOLAMENTO

CODICE ETICO
REGOLAMENTO del COORDINAMENTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO.

ART.1 – DEFINIZIONE

a)    il Coordinamento è associazione senza scopo di lucro
b)    è espressione libera e diretta degli Enti,delle Associazioni,degli Artisti che operano nel comparto dell’arte, della cultura e dello spettacolo residenti nella regione Campania.
c)    è indipendente ed autonomo sul piano politico,organizzativo e finanziario;
d)     ha carattere e strutture democratiche;
e)    è apartitico,aconfessionale;
f)    è ispirato a principi democratici e federativi favorendo il pluralismo e la libera manifestazione delle opinioni, ed opera di intesa con tutte le forze democratiche che perseguono le finalità concordanti con gli interessi dei propri aderenti.

ART.2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Napoli alla via Bonito 21/a - Statuto

ART 3 – DURATA

La durata del Coordinamento è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga deliberata dall’assemblea.

ART. 4 – SCOPI

Il Coordinamento persegue, nell’ambito territo¬riale della Regione Campania, Nazionale  ed Europeo l’affermazione, la tutela e il rico¬noscimento dei valori culturali, sociali e imprendito¬riali delle attività di spettacolo,delle attività culturali e di intrattenimento ad esse connesse.
Il Coordinamento d’intesa con gli organismi aderenti, escluso ogni intento di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, intende:

•    tutelare e rappresentare gli interessi degli aderenti che operano nel campo dello spettacolo e delle attività di cultura ;
•    rappresentare e coordinare le attività degli aderenti,nel rispetto della loro autonomia artistica,gestionale ed organizzativa,favorendo la collaborazione con altre entità/organismi regionali, nazionali, europei che operino in tali ambiti;
•    trattare i vari problemi trasversali delle attività di cultura e spetta¬colo, tutelandone gli interessi collettivi e dif¬fusi ed elaborando una politica culturale e di spettacolo di lungo termine e di ampio respiro;
•     coordinare l’attività delle singole categorie di cultura e spettacolo stabilendo d’accordo con i comparti,  i criteri e gli indirizzi da seguire nei problemi di interesse comune e generale;
•     raccogliere ed elaborare informazioni e dati nonché promuovere o realizzare studi e ricerche su que¬stioni di comune interesse;
•     promuovere e organizzare manifestazioni di qualunque genere, conferenze, pubblicazione e la stampa di opuscoli ed altri materiali o supporti utili per sostenere le proprie finalità.

TITOLO II PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5 – COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

II patrimonio dell’associazione, costituito inizial¬mente dalla quota di adesione versata dai partecipanti all’atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato con le quote di adesione versate da eventuali nuovi associati. Possono  incrementare il patrimonio: ulteriori versamenti a fondo perduto ef¬fettuati dagli associati; denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese liberalità da chiunque effettuate e contributi da parte di enti pubblici e privati,  beni ac¬quistati dall’associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione. Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell’associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato. Quote e contributi sono inoltre intrasmissibili per atto tra vivi.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L’associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l’effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi; in particolare essi hanno il diritto di partecipare a tutte le atti¬vità ed iniziative organizzate dall’associazione medesima e sono tenuti altresì a rispettare il  presente regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi dell’associazione.

ARTICOLO 7: CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che perseguano scopi simili a quelli della presen¬te associazione.

ARTICOLO 8: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende aderire all’associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità ed obbligandosi a rispettare tut¬te le norme che disciplinano l’associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di adesione nella più assoluta libertà e senza necessità di motivare eventuali dinieghi, dando comunicazione scrit¬ta all’interessato delle proprie decisioni. La delibera di ammissione del nuovo associato comporta l’in¬gresso a pieno titolo di quest’ultimo nell’associazione, per tutta la durata della stessa, e senza che siano consentite ammissioni temporanee. Il nuovo associato dovrà versare la quota di ammissione e la relativa quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e finalizzata alla copertura delle spese di esercizio.

ARTICOLO 9: RECESSO ED ESCLUSIONE

L’Associato che intende recedere deve dame comuni¬cazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio associativo in corso, purché sia comunicata con almeno tre mesi di anticipo; di¬versamente il recesso avrà effetto con lo scadere dell’esercizio successivo a quello in cui è stato co¬municato. L’esclusione dei singoli associati viene deliberata dall’Assemblea per inadempienza dell’obbligo di versamento della quota annuale, e ogni qualvolta l’associato pone in essere violazioni al presente regolamento e/o ne è accertata la partecipazione a organismi che per loro natura sono in conflitto d’interesse con il Coordinamento.

TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.10 – ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono organi del Coordinamento :
•    L’assemblea degli associati
•    Il Presidente
•    Il Consiglio direttivo
•    Il Comitato tecnico

Art. 11 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea generale è costituita da tutti gli associati ed è l’organo sovrano del Coordinamento. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio direttivo quando ne rav¬visi la necessità ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo, per l’approvazione del rendiconto economico. La convocazione è validamente notificata quando esposta quindici giorni prima sul sito web del Coordinamento. Possono intervenire all’assemblea in qualità di invitati e senza diritto di voto anche persone appartenenti al settore dello spettacolo e della cultura ivi comprese le rappresentanze istituzionali.

Art 12 INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Tutti gli associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia l’argomento o la delibera posta all’ordine del giorno.Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all’associa¬zione. E’ ammessa la rappresentanza in assemblea, purché la delega sia conferita per iscritto ad al¬tro associato che non sia amministratore o dipendente dell’associazione. Le deleghe verranno raccol¬te dal Presidente e conservate agli atti dell’associazione. Ciascun delegato tuttavia non potrà rappre¬sentare più di tre associati, e la delega dovrà già contenere la manifestazione di volontà del soggetto rappresentato sugli argomenti posti all’ordine del giorno, di modo che il rappresentante non possa di¬scostarsene se non per aspetti del tutto marginali. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano ; è prevista la verifica.

ARTICOLO 13: DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea degli associati è validamente costituita quando in prima convocazione è presente la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Delibera sugli argomenti posti all’odg. con votazione a maggioranza dei presenti, e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le deliberazioni sono fatte constare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali sono firmati dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario nominati in quella occasione, ed il loro contenuto fa piena fede. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano comunque nel numero necessario a rendere valida l’adunanza in prima convocazione. L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione.

ARTICOLO 14: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, eletto per la prima volta all’atto della costituzione ed in seguito dall’Assemblea de¬gli associati. E’ costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere. I consiglieri durano in carica sino a revoca e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Consiglieri. La convocazione è validamente notificata quando esposta dieci giorni prima sul sito web del Coordinamento. Anche in mancanza della suddetta formalità di convocazione, il Consiglio è comunque valida¬mente costituito con la presenza di tutti i suoi membri. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Della riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale a cura del Segretario, all’uopo nominato, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
Al Consiglio Direttivo spetta: a) l’am¬ministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; b) l’organizzazione di qualsiasi attività ed ini¬ziativa connessa con l’oggetto sociale; c) la redazione annuale del rendiconto economico, da sotto¬porre all’approvazione dell’Assemblea; d) la determinazione di quote e contributi associativi, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto; e) l’istituzione di un comitato scientifico; f) la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approva¬zione dell’Assemblea; g) ogni altro potere opportuno o necessario al fine della piena ed adeguata rea¬lizzazione dello scopo sociale.

ARTICOLO 15: IL COMITATO SCIENTIFICO

E’ istituito dal Consiglio Direttivo e le relative nomine sono stabilite con deliberazione del presidente dell’associazione. Il Comitato tecnico scientifico è  l’organo di consulenza: opera come struttura di garanzia  che affianca il Presidente nella conduzione del Coordinamento con funzioni consultive e propositive su tutti gli argomenti che formano oggetto delle finalità del Coordinamento. E’ composto da tre membri per ogni settore: musica, danza, teatro, altre arti. Possono essere nominati nel Comitato Scientifico anche personalità del mondo dello spettacolo e della cultura anche se privi della qualifica di socio.
Spetta al Comitato :
coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica regionale nel campo della cultura e dello spettacolo, promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
sviluppare commissioni tematiche per l’approfondimento di problematiche relative ai vari settori ;

ARTICOLO 16: PRESIDENTE

La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, cui compete anche l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Consiglio stesso. Il Presidente può nominare fino ad un massimo di due vicepresidenti che rappresentano l’Associazione in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

TITOLO V : ESERCIZIO, RENDICONTO, UTILI DI GESTIONE, LIBRI ASSOCIATIVI

ARTICOL017: ESERCIZIO –

L’esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO –

Al termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finan¬ziario, redatto secondo i criteri di legge, da sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazio¬ne.

ARTICOLO 19 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE –

Eventuali utili risul¬tanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 20: LIBRI ASSOCIATIVI –

Oltre ai libri fiscali, l’Associazione può tenere: - il libro degli as¬sociati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione delle generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; - i libri delle adunanze e delle deli¬berazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adu¬nanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segre¬tario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21:OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO –

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22: RINVIO –

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni.

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