\ LEGGE 7/2003

Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003 1 / 9
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 14 marzo 2003
“DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE”
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Articolo 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove, sostiene e valorizza le iniziative
culturali finalizzate a favorire l’integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della
comunità campana, valorizzandone la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel
contesto nazionale ed internazionale. A tal fine, la Regione realizza un sistema coordinato di promozione
culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali.
Articolo 2
Tipologia delle iniziative
1. Le iniziative culturali di cui all’articolo 1 consistono soprattutto in:
a) iniziative di studio e documentazione attinente ai beni e alle attività culturali;
b) convegni, mostre e rassegne;
c) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania;
d) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso
supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.
L’IMPIANTO GENERALE DI QUESTO ARTICOLO SOMIGLIA MOLTO A QUELLO DEL FUS NAZIONALE. PRIMO ARGOMENTO DA ECCIPERE E’ CHE QUESTA LEGGE E QUELLA SULLO SPETTACOLO APPAIONO COME DOPPIONI.
Sebbene appaiano come doppioni,le risorse finanziare sono su capitoli di bilancio diversi (Gab)
Articolo 3
Piano regionale della promozione culturale
1. L’attività di promozione, di sostegno e valorizzazione culturale è svolta dalla Regione sulla base
degli indirizzi contenuti nella delibera quadro triennale, di seguito denominata Piano, aggiornata
annualmente.
2. Nell’ambito della programmazione regionale definita nel Piano di cui al comma 1, la Regione
partecipa e contribuisce al finanziamento delle attività culturali svolte dai soggetti iscritti nell’albo
regionale di cui all’articolo 6, delle Istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell’albo
regionale di cui all’articolo 7 e dei soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 9.
E’da notare che non tutte le province della nostra regione hanno attivato gli albi (Gab)
3. Contestualmente all’aggiornamento annuale del Piano, la Giunta regionale presenta entro il 15
settembre alla Commissione consiliare competente una relazione sugli interventi attuati nell’anno
precedente con il rendiconto delle attività promosse secondo i tipi di iniziative.
Articolo 4
Contenuto del Piano
1. Il Piano di cui all’articolo 3 determina:
a) gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale da osservarsi da
parte della Regione e degli Enti delegati in relazione all’ammontare del Fondo unico per la cultura – FUC -
di cui all’articolo 10; LA DICITURA FUC APPARE QUI PRETESTUOSA. SEMBRA ESSERE UN’ESCAMOTAGE TECNICO ATTO A FAVORIRE UNA DUPLICAZIONE DI LEGGE
il FUC ed il FUS non sono sinonimi;
il FUC è un Fondo Unico Cultura creato nella nostra regione probabilmente per alimentare un certo grado di confusione?? (Gab)
b) le quote e le modalità di erogazione degli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 2;
c) i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le Province, con riferimento alle esigenze culturali
del territorio, nonché al grado di attuazione del Piano dell’anno precedente;
d) i requisiti per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 6 e nella sezione speciale di cui all’articolo 7.
2. Una quota del FUC, fino al cinquanta per cento delle risorse complessive, è destinata alle Province
per il finanziamento delle iniziative - in coerenza con le linee programmatiche del Piano - promosse dalle
associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all’articolo 9.
Articolo 5
Modalità di approvazione del Piano regionale
1. La Giunta, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 14, provvede alla stesura del
Piano e alla formazione del suo aggiornamento annuale e li presenta al Consiglio regionale. In entrambi i
casi la presentazione al Consiglio avviene entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
2. La competente Commissione consiliare conclude l’esame del Piano entro quarantacinque giorni
dalla presentazione. Decorso tale termine, il Piano è posto all’ordine del giorno del primo Consiglio
regionale ordinario.
3. Nel corso dell’esame, la Commissione procede all’audizione di operatori culturali regionali.
4. Il Piano è discusso con deliberazione del Consiglio regionale entro il 15 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
5. Se il Consiglio regionale, entro la scadenza di cui al comma 4, non ha deliberato sul Piano
approvato dalla Commissione consiliare competente, lo stesso può essere ripartito.
Articolo 6
Albo regionale
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione costituisce l’albo
regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse
regionale. DALL’APPROVAZIONE DELLA L. 6 TUTTI I SOGGETI CHE IN QUELLA LEGGE HANNO RICEVUTO ISCRIZIONE ALL’ART. 8 DEVONO ESSERE CONSIDERATI IN POSSESSO DEL REQUISITO PRESENTE IN QUESTO COMMA
2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo i soggetti che:
a) godono della personalità giuridica; SUPERATO DALLA L. 6
b) non perseguono finalità di lucro;
c) hanno la sede principale nel territorio regionale;
d) realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala
regionale e nazionale;
e) dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali , nazionali o
internazionali;
f) operano essenzialmente nella Regione Campania.
3. Non rientrano negli Enti di cui al comma 1 le Istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i
Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di ricerca universitari, nonché gli Enti pubblici di ricerca.
4. L’iscrizione nell’albo regionale, disposta dall’assessorato competente, previo parere obbligatorio
del Comitato scientifico di cui all’articolo 14, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, è condizione
indispensabile per l’accesso ai contributi, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 11. CON L’APPROVAZIONE DELLA L. 6 SONO DI FATTO OPERANTI DUE ALBI REGIONALI
5. Se si riscontrano gravi irregolarità da parte dei soggetti di cui al comma 1 nell’accesso ai contributi
o nel loro utilizzo, la Regione, previa verifica da parte dell’assessorato competente, dispone la
cancellazione dall’albo regionale dei soggetti di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all’aggiornamento dell’albo previa
verifica dei requisiti da parte del Comitato scientifico di cui all’articolo 14.
7. L’inserimento nell’albo consente l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
8. Gli Enti e le Associazioni culturali interessate inoltrano annualmente istanza per l’iscrizione
nell’albo regionale entro il 30 settembre allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso
dei requisiti richiesti al comma 2.
Articolo 7
Istituzione di alta cultura – Sezione speciale dell’albo
1. Nell’albo regionale di cui all’articolo 6 è istituita una sezione speciale in cui sono iscritti i soggetti
cui la Regione ha concesso il riconoscimento di “Istituzione di alta cultura”.
2. Il riconoscimento è disposto dalla Giunta a domanda e su proposta dell’Assessore competente,
previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all’articolo 14.
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
a) che sono stati iscritti nell’albo di cui all’articolo 6;
b) che svolgono, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di particolare interesse culturale
anche in relazione alla programmazione regionale definita nel Piano di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Per quei soggetti che risultano già legalmente costituiti al momento della pubblicazione della
presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, l’iscrizione di cui al comma 1 non è
soggetta alla condizione dei tre anni di attività, fatti salvi tutti gli altri requisiti.
5. L’esame dei requisiti di cui al comma 3 è rimessa alla valutazione del competente Comitato
scientifico.
6. La Regione dispone la cancellazione dei soggetti di cui al comma 1 dall’albo regionale e dalla
sezione speciale, se sono riscontrate gravi irregolarità nell’accesso ai contributi o nel loro utilizzo.
7. La Giunta provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all’aggiornamento della sezione speciale,
previa verifica dei requisiti da parte del Comitato scientifico.
Articolo 8
Contributi regionali ordinari e speciali
1. I soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 6 ricevono un contributo ordinario. E’ QUESTO L’IMPIANTO DELLA LEGGE NAZIONALE, ECCEZION FATTA PERT LA PERSONALITA’ GIURIDICA NON RICHIESTA DAL MINISTERO.
quindi un numero limitatissimo di soggetti operanti sul territorio regionale;riproporre tutte le argomentazioni già espresse per legge spettacolo
2. Le Istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 7 ricevono un contributo ordinario annuale e
contributi speciali, in base ai programmi di iniziative culturali da presentare entro trenta giorni dalla
pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. I contributi previsti ai commi 1 e 2 sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di programmi di
iniziative culturali da presentare, a cura degli Enti e delle Associazioni culturali interessate, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul BURC.
4. Il Piano stabilisce le modalità di riparto dei contributi ordinari ed i criteri di accesso a quelli
speciali.
5. I soggetti destinatari di contributi presentano alla Giunta regionale, entro il 30 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento dei contributi concessi, una relazione annuale analitica sulle attività
realizzate nell’anno precedente ed il consuntivo delle modalità di impiego dei contributi regionali
ricevuti.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, la Giunta dispone la
revoca del contributo.
7. Ai sensi della presente legge , non sono erogati contributi per il sostegno delle Istituzioni e delle
Attività museali e bibliotecarie disciplinate con le leggi regionali di settore.
Giunta Regionale della Campania
Articolo 9
Decentramento agli Enti locali delle funzioni amministrative
1. Le Province predispongono gli elenchi delle Associazioni culturali non iscritte nell’albo regionale di
cui all’articolo 6, che possono accedere ai contributi di cui all’articolo 4, comma 2. ALCUNE PROVINCE NON HANNO ESPLETATO QUESTO ADEMPIMENTO FRA CUI LA PROVINCIA DI NAPOLI. IN ASSENZA DI ELENCO SONO NULLI TUTTI I COMMI DI QUESTO ART.
2. L’assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti dal bando emanato dalle Province,
nel rispetto del Piano, entro il mese di febbraio di ogni anno.
3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili, le modalità di presentazione e di
ammissione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti.
4. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, le funzioni amministrative per l’attuazione della
presente legge nonché il controllo sull’attività espletata ed il relativo rendiconto dei contributi concessi,
sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali.
5. Le Province possono delegare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le funzioni
amministrative relative alle erogazioni dei contributi alle Associazioni culturali, iscritte nell’elenco di cui
al comma 1 e non iscritte nell’albo regionale. La delega ai Comuni comporta anche il trasferimento dei
relativi fondi nonché il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi.
6. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all’erogazione dei contributi straordinari di
cui all’articolo 11, nonché ai contributi destinati ai soggetti iscritti negli albi di cui agli articoli 6, comma
1, e 7, comma 1.
Articolo 10
Fondo unico per la cultura
1. E’ istituito il Fondo unico per la cultura - FUC- nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie
destinate dalla Regione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.
2. L’ammontare del FUC è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.
3. Le modalità di riparto del FUC sono stabilite nel Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 4, comma 2, e 16, comma 2.
Articolo 11
Contributi straordinari della Regione
1. La Regione può concedere, con delibera di Giunta, contributi straordinari al di fuori dal FUC, per
finanziare eventi non compresi nel Piano. Prima della concessione dei predetti contributi, la Giunta
acquisisce il parere della competente Commissione consiliare permanente, che si pronuncia entro e non
oltre venti giorni dalla richiesta.
2. Il parere della Commissione si considera acquisito trascorsi i venti giorni dalla formale richiesta.
L’ARTICOLO 11 E’ PARALLEO ALL’ART. 6 DELLA L.6. QUESTO ARTICOLO E’ MENO ARGOMENTATO DELL’ALTRO, MA NELLA SOSTANZA INDIVIDUA LA POSSIBILITA’ DI REALIZZARE PROGETTI SPECIALI. DI FATTO LA DICITURA “AL DI FUORI DEL FUC” CONSENTE DI SUPERARE IL VINCOLO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA.
Articolo 12
Erogazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti beneficiari nella misura del cinquanta
per cento all’approvazione delle richieste e per il restante cinquanta per cento alla presentazione del
consuntivo delle spese sostenute e documentate.
Articolo 13
Attività di vigilanza
1. La Regione esercita attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi della
presente legge. Nel caso di irregolarità, la Regione dispone la revoca del beneficio.
2. Il Piano di cui all’articolo 3 prevede adeguate modalità di verifica del livello culturale delle
iniziative, finanziate ai sensi della presente legge, e la congruità rispetto alla programmazione di cui al
Piano stesso.
Articolo 14
Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo
1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale, nonché le
successive attività di verifica di cui all’articolo 13, comma 2, competono ad un apposito Comitato
scientifico di accesso, valutazione e controllo, nominato con deliberazione di Giunta regionale, entro e
non oltre i 30 giorni successivi all’approvazione del Piano di cui alla presente legge. Detto Comitato è
composto da sette personalità di alto profilo culturale, di cui quattro designate dall’Assessore
competente, compreso il Presidente, e tre dalla Commissione consiliare competente, che a nessun titolo
siano beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. MANCA L’OSSERVATORIO O COMUNQUE UNO STRUMENTO DI CONTROLLO.
2. Ai componenti il Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo è attribuito un compenso
determinato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
3. Il Comitato scientifico trasmette ogni due mesi all’assessorato competente ed alla Commissione
consiliare interessata una relazione delle attività svolte ai sensi del comma 1.
4. Ai componenti del Comitato scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è
determinata dalla Giunta.
Articolo 15
Vincolo di destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle
attività per le quali sono stati concessi.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione dell’iniziativa finanziata, l’Ente erogatore dispone il
recupero totale o parziale del contributo in relazione a quanto effettivamente realizzato, irrogando le
eventuali sanzioni.
3. Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo ad ogni iniziativa finanziata ai sensi della
presente legge riporta, in evidenza, la dicitura “Con il contributo della Regione Campania”.
Articolo 16
Disposizioni di prima attuazione
1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 7, comma 1, le Istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge,
che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall’articolo 19, comma 2.
2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell’albo istituito ai sensi della legge regionale 6
maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo regionale e nella
sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione
della presente legge, nell’albo regionale di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003-
2004 al fine di consentire l’adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge. ERA L’INDIGESTA FORMULA CHE NON E’ PASSATA NELLA L.6, OVVERO SE NON HAI LA PERSONALITA’ GIURIDICA TI DIAMO UN TEMPO PER FARTELA MATURARE.
Articolo 17
Norma transitoria
1. In via transitoria, alle Istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 7, comma 1, nella determinazione
del contributo ordinario di cui all’articolo 8, comma 2, continua ad applicarsi il disposto di cui alla legge
regionale 29 aprile 1996, n.9, articolo 22.
2. Dopo i primi due Piani approvati in base alla presente legge si procede alla verifica della norma
transitoria.
Articolo 18
Principio della unicità del contributo
1. I soggetti iscritti nell’albo regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, nella sezione speciale
dell’albo, di cui all’articolo 7, comma 1, e negli elenchi provinciali, di cui all’articolo 9, comma 1,
usufruiscono annualmente di un solo contributo regionale.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003 6 / 9
Articolo 19
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 17 e 18 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4. Restano,
pertanto, in vigore gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della stessa legge regionale
pertinenti le materie dei Musei e delle Biblioteche.
2. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 18 gennaio 1979, n. 4;
b) 29 agosto 1983, n. 26;
c) 6 maggio 1985, n. 49;
d) 26 giugno 1987, n. 32;
e) 1 settembre 1988, n. 18;
f) 25 agosto 1989, n. 19;
g) 24 febbraio 1990, n. 6
h) 20 aprile 1990, n. 17;
i) 27 aprile 1990, n. 21;
l) 13 giugno 1994, n. 23;
m) 5 aprile 2000, n. 10;
n) 25 luglio 2001, n. 9.
Articolo 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui alla legge di bilancio per il
corrente esercizio finanziario. Per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio.
Articolo 21
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione
Campania.
14 marzo 2003
Bassolino
NOTE:
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al
solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Nota all’art. 1
L’art. 6 dello Statuto è il seguente : “Tutela del patrimonio culturale”” La Regione sollecita e
promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di
ricerca.”
Nota all’art. 16
La legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è la seguente: “Interventi in favore di Enti, Istituti, Centri
Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni Culturali di rilevante interesse
regionale, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni Culturali di
rilevante interesse regionale”
Nota all’art.17
La legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, che disciplina: “Bilancio di Previsione della Regione Campania
per l’anno Finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996-1998.” all’art.22 cosi statuisce:
“1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988,
n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile 1990, n. 21 e 13
giugno 1994, n. 23, confluiscono nel capitolo 5126 e saranno assegnate per l’anno 1996 a ciascuno dei
soggetti individuati dalle leggi di cui sopra con le procedure di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n.
49, in misura non inferiore al 70% per ciascuno di essi, dello stanziamento dell’anno 1995.
I soggetti giuridici individuati dalle suindicate leggi regionali sono inclusi nella tabella di cui
all’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.”
Nota all’art. 19
La legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 che disciplina: ”Indirizzi programmatici e direttive
fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della L.R. 1/9/1981, n. 65 -
Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei”, agli artt. 2, 3, 4, 17 e 18 così
recita:” Art. 2 - Promozione culturale e educazione permanente - Nell’ambito del territorio della
Campania, le Province e i Comuni, singoli o associati, d’intesa con gli Organi Collegiali della scuola,
nell’intento di sviluppare un servizio educativo che coinvolga l’intera comunità e consenta la formazione
integrale del cittadino, provvedono a:
1) predisporre un servizio di indagine, ricerca e documentazione sulle istituzioni culturali-educative,
pubbliche e private, esistenti sul territorio;
2) realizzare e promuovere un adeguato sistema di strutture culturali coordinandole con quelle già
esistenti nell’ambito del distretto Scolastico;
3) istituire nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l’analfabetismo
di ritorno e consentire l’aggiornamento culturale di tutti i cittadini.
Art. 3 - Per la realizzazione delle iniziative previste dall’art. 2 i Comuni utilizzeranno anche il
personale e le attrezzature dei Centri di educazione permanente, di cui all’art. 47 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
I Centri Servizi Culturali e Sociali, istituiti con la legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11(3), modificata
con legge regionale 29 maggio 1980, n. 41(4), saranno utilizzati, compreso attrezzature e personale
regionale, dalle Associazioni di Comuni, promosse dalla Regione Campania ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Nelle more dell’attuazione delle suddette Associazioni, le Amministrazioni Provinciali provvederanno
alla continuazione della gestione dei Centri, nell’ambito dei principi fissati dalla legge istitutiva 7 febbraio
1979, n. 11(3).
Art. 4 - I Comuni singoli o associati, formulano entro il 30 maggio di ogni anno, un programma di
attività per iniziative, proposte direttamente o da enti, istituzioni, fondazioni, società regionali a
prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, da svolgere
nell’anno successivo.
Analogamente saranno inoltrati programmi da parte delle Province soltanto per iniziative che
interessano più Comuni.
Le attività per le quali la Regione può concedere contributi comprendono:
a) iniziative rivolte all’arricchimento culturale degli adulti sia in ordine alle conoscenze umanistiche e
scientifiche, sia in ordine alla vita sociale, familiare e del lavoro, compreso le attività di recupero
all’alfabetizzazione, in accordo con la competente autorità scolastica;
b) attività inerenti l’educazione civile e politica, nonché l’educazione morale;
c) iniziative di orientamento alla lettura e alla critica dei messaggi dei mass-media, nonché di
utilizzazione razionale del tempo libero;
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003 8 / 9
d) interventi di educazione musicale;
e) attività dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore locale;
f) visite guidate a musei e parchi, località archeologiche ed artistiche;
g) mostre, concorsi, manifestazioni letterarie, teatrali;
h) corsi speciali di primo apprendimento e di approccio ai fondamentali elementi della lingua italiana,
volti a facilitare l’insediamento dei cittadini stranieri nella comunità della Campania;
i) corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;
l) iniziative di aggiornamento degli operatori culturali;
m) interventi socio-culturali in favore delle famiglie dei lavoratori emigranti rientrati
definitivamente.
Le domande di contributo devono contenere:
1) relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;
2) un progetto analitico dei costi presuntivi e l’indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto
richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;
3) l’indicazione delle attrezzature, dell’organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione
del progetto di attività;
4) l’indicazione dei destinatari dell’attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del
pubblico, nonché dell’eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;
5) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’iniziativa ed il calendario delle attività previste.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente, formula entro il 30 gennaio dell’anno
successivo il piano di ripartizione dei contributi in cui si specifica la entità del contributo per ciascuna
iniziativa.
Art. 17 - Entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti locali dovranno trasmettere all’Assessorato regionale
competente, per ciascuna delle attività delegate, una relazione analitica circa l’utilizzo dei finanziamenti
ricevuti per le attività realizzate nell’anno precedente. Gli enti che non presenteranno le predette
relazioni non saranno ammessi ad ulteriori contributi.
Art. 18 - Per il 1982, il termine del 30 maggio previsto dagli articoli 4 e 13 è sostituito da quello di
giorni 60 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
La legge regionale 18 gennaio 1979, n. 4 è la seguente: “Contributo promozionale all’Istituto campano
per la storia della Resistenza”
La legge regionale 29 agosto 1983, n. 26 è la seguente: “Il contributo della Regione Campania a favore
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli”
La legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è la seguente: “Interventi in favore di Enti, Istituti, Centri
Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni Culturali di rilevante interesse
regionale”
La legge regionale 26 giugno 1987, n. 32 è la seguente: “Contributo della Regione Campania
all’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli”
La legge regionale 1 settembre 1988, n. 18 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a
favore della Società Napoletana di Storia Patria”
La legge regionale 25 agosto 1989, n. 19 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a favore
della manifestazione Futuro Remoto”
La legge regionale 24 febbraio 1990, n. 6 è la seguente: “Istituzione dell’Istituto Linguistico
Campano”
La legge regionale 20 aprile 1990, n. 17 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a favore
dell’Orto Botanico di Napoli”
La legge regionale 27 aprile 1990, n. 21 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a favore
dell’Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli”
La legge regionale 13 giugno 1994, n. 23 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a favore
del Centro di Ricerca “Guido Dorso” di Avellino”
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003 9 / 9
La legge regionale 5 aprile 2000, n. 10 è la seguente: “Norme per il sostegno alla Associazione
Fondazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti”
La legge regionale 25 luglio 2001, n. 9 è la seguente: “Contributo della Regione Campania a favore
della Fondazione Guido Cortese di Napoli”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

CON L’APPROVAZIONE DELLA L. 6 SULLO SPETTACOLO LA LEGGE 7 SEMBRA PATIRE UNA CERTA OBSOLESCENZA. DI FATTO CI SONO DUE LEGGI, CHE OPERANO IN SETTORI ASSOLUTAMENTE PARALLELI, CON MODALITA’ FORTEMENTE DIFFERENTI.
SUL PIANO POLITICO LA PRESENZA DELLE DUE LEGGI PUO ESSERE LETTA COME UNO SPERPERO DI DANARO PUBBLICO, COSI’ COME LA DICITURA FUC E’ UN ESCAMOTAGE ORIGINALE NON PRESENTE NEANCHE IN CAMPO NAZIONALE. IN MERITO ALLE FUNZIONI DELLE PROVINCE IL PIANO REGIONALE SEMBRA AVERE UNA SUA RATIO SOSTENIBILE. TUTTAVIA LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA L. 7 DA PARTE DI ALCUNE PROVINCE CI DICE CHE LA CULTURA E’ IN QUESTO MOMENTO UN VEICOLO DI CONSENSO CHE MOLTO SI AVVICINA AD ATTIVITA’ CHE FINO A L’ALTROIERI ERANO CONSIDERATE UN MOTORE PRINCIPALE PER OTTENERE VISIBILITA’ POLITICA. IN TAL SENSO SAREBBE PERO’ AUSPICABILE CHE LE PROVINCE CHIARISSERO LE PROCEDURE CHE IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO DEVE PORRE IN ESSERE PER LA  PARTECIPAZIONE E L’ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI DI CULTURA E SPETTACOLO CHE ANNUALMENTE LE PROVINCE PROGRAMMANO. ANCHE PERCHE’ CON LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART 9 SI RITIENE NON CI SIA DELEGA SUI COMUNI. APPARE EVIDENTE CHE L’EGEMONIA CHE LA REGIONE AVREBBE VOLUTO ESERCITARE SU PROVINCE E COMUNI NON E’ DI FATTO ATTUABILE. IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO DEVE PERTANTO CONDURRE BATTAGLIA COME SULLA L. 6 OVVERO ELIMINARE ARTIFICIOSE BARRIERE COME LA PERSONALITA’ GIURIDICA, E FARE IN MODO CHE ANCHE PER LA LEGGE SULLA CULTURA CI SIA UNA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI PIU’ CHE UNA DISCRIMINANTE DI STATUS.

pubblicato da Eleonora |

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